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Corte costituzionale, cognome: ai figli quello di entrambi i genitori, cosa cambierà dopo la sentenza
28 Aprile 2022
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Corte costituzionale, cognome: ai figli quello di entrambi i genitori, cosa cambierà dopo la sentenza

Home » Best politik » Corte costituzionale, cognome: ai figli quello di entrambi i genitori, cosa cambierà dopo la sentenza

Gli effetti innovativi della pronuncia della Corte costituzionale

Il 27 aprile 2022 la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità di tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli. Nello specifico, la nostra Consulta ha ritenuto che la regola previgente, di matrice patriarcale, fosse discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio. Dunque, alla luce del principio di uguaglianza, i figli da ora in poi (e su richiesta anche i nati precedentemente) assumeranno il cognome di entrambi i genitori nell’ordine da questi concordato, a meno che di comune accordo non decidano di attribuire soltanto il cognome di ognuno dei due. In presenza di un contrasto fra i due, è previsto anche l’eventuale l’intervento del giudice.

La Corte ha, al termine della sua decisione, attribuito al legislatore il compito di regolare tutti gli aspetti connessi. In merito a quest’ultimo aspetto, vale la pena ricordare che lo scorso 15 febbraio è ripreso l’iter di approvazione in Senato della legge sul medesimo tema oggetto dell’intervento della Corte. La legge era stata precedentemente approvata alla Camera e si muove sul medesimo tracciato della decisione della Consulta, prevedendo inoltre che qualora non vi fosse accordo in merito all’attribuzione del cognome fra i genitori, essi debbano essere attribuiti entrambi d’ufficio secondo l’ordine alfabetico, e che per i fratelli nati dagli stessi genitori vada applicato il cognome deciso per il precedente figlio, al fine di non creare una disparità di trattamento.

Che cosa prevede la normativa illegittima: il contrasto con il diritto europeo e il primo intervento della Corte costituzionale

La legge ad ora esistente (costituzionalmente illegittima) prevede che l’uomo sia di fatto titolare di un c.d. diritto di precedenza sulla donna, che non si possa dare al figlio solo il cognome della madre in presenza di padre noto, e che il cognome del padre venga sempre anteposto a quello della madre. Infatti, se il figlio venisse riconosciuto dal padre in un secondo momento rispetto alla nascita (e quindi al figlio fosse in prima battuta attribuito il cognome materno), dal momento del riconoscimento il cognome della madre potrebbe non solo essere affiancato e posto successivamente a quello del padre, ma addirittura eliminato e sostituito. Infine, nello specifico si evidenzia che per attribuire anche il cognome della madre ad ora è necessario l’assenso del padre, mentre per attribuire quello del padre non serve alcun consenso della madre.

Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) aveva già intimato allo Stato italiano di porre rimedio alla normativa discriminatoria. Infatti, essa si poneva in contrasto con l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e con l’articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). A fronte di ciò, il Ministero dell’Interno aveva emanato una circolare con l’obiettivo di attenuare gli squilibri dell’attuale legge, ma con scarsi risultati.

Nel 2016 la Corte Costituzionale dichiarò illegittima l’attuale legge sull’attribuzione dei cognomi, definendola nella sua pronuncia una «violazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

Alla luce di tutto ciò, nel novembre 2021 era stato avviato il tavolo di lavoro sulla doverosa riforma. Successivamente vi è stata l’approvazione da parte della Camera e come si è delineato adesso starà al Senato confermare con la propria approvazione.

L’attribuzione del cognome ai figli in Europa: come avviene nei principali Paesi europei

La questione italiana si innesta su un panorama europeo che già prevedeva l’attribuzione del cognome materno, anche se con diverse modalità.

Per quanto riguarda la Spagna vige da tempo la regola del doppio cognome: ogni individuo porta il cognome di entrambi i genitori nell’ordine che essi decidono, ma in caso di disaccordo è attribuito al figlio il primo cognome del padre insieme al primo cognome della madre; una volta maggiorenne, il figlio potrà proporre istanza per invertire i cognomi.

In Francia, il figlio può ricevere il cognome di uno o dell’altro genitore, o entrambi i cognomi affiancati secondo l’ordine da loro scelto. Si sottolinea però che il meccanismo non sia automatico: i genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all’ufficiale di stato civile. In assenza di una dichiarazione congiunta il bambino prende il cognome del padre.

In Germania, ai figli viene assegnato il cognome del padre o della madre su intesa dei genitori, con dichiarazione avanti all’ufficiale di stato civile. Se i genitori non prendono alcuna determinazione entro un mese dalla nascita del figlio, il tribunale della famiglia richiede ad uno dei genitori di scegliere il cognome del bambino, dando un termine entro il quale il genitore può esercitare il suo diritto di determinazione; se alla scadenza del termine tale scelta non è stata effettuata, il figlio riceve il cognome del genitore cui era stato trasferito il diritto di determinazione.

Per quanto attiene al Regno Unito, l’attribuzione del cognome ai figli è rimessa all’autonomia dei genitori investiti della parental responsibility. Al momento della registrazione della nascita, al figlio può essere attribuito il cognome del padre, della madre oppure di entrambi i genitori; è possibile, inoltre, l’assegnazione di un cognome diverso da quello dei genitori.

In conclusione, riguardo all’intervento del legislatore italiano attualmente in corso, si può dire che sia arrivato sicuramente in ritardo rispetto agli altri Paesi europei, ma (se la legge verrà approvata anche in Senato) disciplinerebbe l’attribuzione del cognome materno prevedendo modalità molto più improntate alla parità di trattamento: in altri Paesi europei, infatti, in assenza di dichiarazione o anche qualora si decida di attribuire entrambi i cognomi, di default viene anteposto quello paterno, mentre la legge in corso di approvazione prevede, in assenza di una scelta, un meccanismo più oggettivo e paritario, l’ordine alfabetico.

Stefania Piva

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stefania Piva

About Stefania Piva

È nata e vive a Milano. È Avvocato, laureata in giurisprudenza all’Università Statale di Milano, ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato di Brescia, e si è specializzata presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Statale di Milano. Da sempre appassionata di politica e giornalismo, ha scritto in precedenza per il giornale locale ABC Milano.

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