Pronta ad essere consultata la Banca dati nazionale che registra le (DAT) disposizioni anticipate di trattamento, in vigore dal 1° Febbraio
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero della Salute (DM 168/2019) recante il “Regolamento concernente la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)“. Il decreto sarà in vigore dal 1° febbraio 2020. Ma prima di parlare della Banca dati nazionale, soffermiamoci sulla legge che ne ha comportato l’istituzione e la relativa disciplina. Parliamo della l.219/2017, su cui si è tanto discusso e di cui ancora sentiamo parlare.
La predetta legge (L.219/2017) sancisce, innanzitutto, all’art. 1, che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge“. Viene, inoltre, valorizzata la relazione di fiducia tra il paziente e il medico. Quest’ultima, sarà imperniata sulla “autonomia decisionale del paziente e la competenza e responsabilità del medico”.Il disponente (cioè, il paziente) può nominare, inoltre, nelle DAT, una persona di fiducia (il c.d. “fiduciario”), maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario, sarà colui che ne farà le veci e lo rappresenterà, nei rapporti con il medico. A tale nomina deve seguire, però, l’accettazione da parte del fiduciario.
Il disponente esprime le sue volontà mediante uno dei seguenti modi:
La Legge di bilancio del 2018 (ai commi 418 e 419 dell’articolo 1) ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
La Banca dati DAT ha la funzione di:
La Banca dati registra anche copia della nomina dell’eventuale fiduciario e dell’accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
All’atto della formazione della DAT, i soggetti legittimati a riceverla dovranno trasmettere copia della stessa, alla Banca dati nazionale, mediante un apposito modulo elettronico. È bene specificare che le modalità di trasmissione dei preposti al ruolo, varieranno in base al soggetto che riceve il biotestamento.
Maria Giulia Vancheri
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Maria Giulia, che in una parola si definisce logorroica, è una studentessa 24enne di giurisprudenza, a Catania. Dopo anni passati sui libri ha pensato bene di iniziare a scrivere per non infastidire più chi non volesse ascoltare le tante cose che aveva da dire. Riconosce di essere fashion… ma non addicted. Ama il mare e anche durante la sessione estiva non rinuncia alla sua nuotata giornaliera, che le rinfresca il corpo e i pensieri.
Crede fermamente che chi semina amore, raccolga felicità