La tanto nobile quanto impegnativa professione medica è ormai da mesi oggetto di discussione in sede parlamentare, dove dovrebbe essere concluso, entro il mese corrente, l’iter di approvazione del ddl Gelli. L’attenzione cade ancora, dopo solo tre anni dall’entrata in vigore della legge Balduzzi, sulla responsabilità dei camici bianchi, in sede civile come in quella penale. La ratio che muove il legislatore pare essere quella di contrastare la diffusione della cosiddetta «medicina difensiva», che induce i medici, per paura di subire denunce, a prescrivere ad esempio esami più superflui che necessari o ad evitare di operare.
Indispensabile, dunque, in un ambito in cui il bene giuridico in gioco è l’integrità fisica o la vita, riuscire a trovare un punto di equilibrio tra diritto alla pretesa risarcitoria del paziente e tutela dell’attività sanitaria, basandosi sul presupposto che non si tratti di una scienza esatta. «Il provvedimento, finalmente in linea con quanto già avviene in altri Paesi europei, ci permette di aumentare garanzie e tutele per gli operatori delle professioni sanitarie e nello stesso tempo assicurare ai pazienti la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti» è quanto affermato dal responsabile sanità del PD, da cui la futura legge prende il nome.
L’ articolo 6 del disegno di legge prevede che il medico, avendo provocato un danno a un paziente per imperizia, non è punibile penalmente qualora abbia rispettato «le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge», quando, cioè, manchi la colpa grave (richiamata, tra l’altro, dall’art 2236 c.c.). Il mestiere del medico è ispirato, infatti, lo ricordiamo, a tre principi fondamentali: la perizia cioè il saper fare (obbligo legale e deontologico), la prudenza (il saper prevedere) e la diligenza, letteralmente l’amare di puro amore.
Il progetto legislativo non si limita però a quanto detto: se, da una parte, è infatti prevista l’obbligatorietà di un tentativo di conciliazione stragiudiziale prima di rivolgersi a un tribunale, dall’altra permette al soggetto leso di ottenere quanto gli spetta in maniera rapida e maggiormente sicura. Dal momento che muterà, invero, la responsabilità del medico in extracontrattuale sul piano civilistico e che, di contro, rimarrà contrattuale quella della struttura sanitaria, il cittadino potrà soddisfarsi in primo luogo sulla struttura pubblica, debitore dalle più stabili garanzie che aumentano, se si considera anche il futuro obbligo di essere assicurate. Nel primo caso si verificherà, dunque, un’inversione di prova e sarà la persona danneggiata a dover dimostrare la colpevolezza del medico; nel secondo, viceversa, sarà l’ospedale o l’ASL a dover provare la propria estraneità rispetto ai fatti.
Non tutti, però, condividono la quasi neo-normativa, che tra gli altri punti prevede anche la promozione di un centro per il rischio clinico nelle varie strutture sanitarie. «Sono pienamente d’accordo sul fatto che si debba ricostruire il rapporto o vincolo fiduciario tra pazienti e medici ma ho la sensazione che spostare semplicemente il carico di responsabilità dal medico alla struttura si traduca in un ulteriore appesantimento dei bilanci degli ospedali (pubblici e privati) andando ancora una volta a gravare sulle tasche dei cittadini», afferma Gianni Costa, Presidente dell’Aiop Giovani Lazio.
Si teme, inoltre, che a causa del consolidamento della depenalizzazione annunciata dal nuovo ddl possano essere risollevate le stesse obiezioni riguardanti la legge 189/2012 di cui giudici milanesi si fecero portavoce, dichiarate manifestamente inammissibili per ragioni procedurali dalla Corte – la quale, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Ad essere eccepiti, erano stati, allora, la violazione del principio di uguaglianza, dell’ art. 24 Cost. e del diritto alla salute. Il riferimento alle linee guida è stato ritenuto come capace di «bloccare l’evoluzione del pensiero scientifico e la sperimentazione clinica», violando, tra gli altri, il principio di tassatività. Per tutto il resto,gli sviluppi e le conseguenze sono ancora da attendere.
Concetta Interdonato
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