Tra il benestare e il silenzio del Comune scopriamo l’abuso di potere della Sostare. Al di là del dissenso e al di quà dell’illegalità, quello che i cittadini non sanno. Ecco a voi il vademecum del conducente nel caso voglia contestare multe illegittime e ancora le leggi trasgredite dall’azienda a cui fare riferimento per far valere i propri diritti.
CATANIA – È un abuso di potere quello perpetrato dall’azienda Sostare ogni giorno sotto gli occhi degli abitanti con il benestare o con il silenzio del Comune. Molte multe, infatti, possono essere contestate dal momento che l’80% degli stalli a pagamento sono illegali. La ragione è presto detta. L’articolo 7 comma 6 del Codice della Strada afferma: «Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico». Ecco allora che le striscie blu che si trovano, ad esempio, in via Teocrito (zona della fiera di Catania) risultano illegali. Il comma 6 non è il solo ad essere trasgredito, lo è anche il comma 8 del già citato articolo che recita: «[…] su parte della stessa area di sosta o su altra parte nelle immediate vicinanze, si deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta». La precedente disposizione si riferisce alle cosiddette “striscie bianche” e costituisce un’ulteriore motivazione che rende illegittimo l’operato del Comune, il quale provvede a estendere le strisce blu a tutti gli “angoli” possibili.
Inoltre, è già noto che la società Sostare S.r.l. eroghi multe in misura esagerata, contravvenendo alla nota emanata il 20 marzo 2014 dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che deroga l’illegittimità delle multe per chi sosta oltre l’orario pagato, dal momento che si è tenuti a saldare solo la tariffa non corrisposta. Ciò accade perché, in materia di sosta, gli unici obblighi che vengono esplicitati nel Codice stradale sono quelli dell’articolo 157 comma 6, cioè «l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta» e del comma 8, vale a dire «l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta ove questa esista».
Oltretutto, se non si paga la multa dell’importo pari a 25,20 €, si rischia di dover pagare una mora – in realtà una sovrattassa – di 58,62 €, in quanto la sunnominata azienda ha ottenuto l’iscrizione al ruolo di riscossione delle somme pretese e non pagate dal conducente, contravvenendo alla legge n. 689/81, precisamente nel punto del testo in cui si riferisce al credito veicolato attraverso la cartella di pagamento (così come viene espresso dalla Sostare), che deve essere riscosso secondo ruoli specifici, dal momento che questa non possiede i requisiti pubblicistici e la natura di credito della Pubblica Amministrazione nascente da tributi o da sanzioni amministrative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.
Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.
Ti piacerebbe entrare nella redazione di Voci di Città? Hai sempre coltivato il desiderio di scrivere articoli e cimentarti nel mondo dell’informazione? Allora stai leggendo il giornale giusto. Invia un articolo di prova, a tema libero, all’indirizzo e-mail entrainvdc@vocidicitta.it. L’elaborato verrà letto, corretto ed eventualmente pubblicato. In seguito, ti spiegheremo come iscriverti alla nostra associazione culturale per diventare un membro della redazione.