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Profumi per ambiente alla cannabis light fuorilegge. Lo ha stabilito la Cassazione
22 Febbraio 2019
Attualità

Profumi per ambiente alla cannabis light fuorilegge. Lo ha stabilito la Cassazione

Home » Attualità » Profumi per ambiente alla cannabis light fuorilegge. Lo ha stabilito la Cassazione

Le confezioni presentate come «prodotto tecnico da collezione e ornamento» non rientrano nelle ipotesi tassative indicate dalla legge 242/06: da verificare la quantità di thc contenuta nei campioni. Nel frattempo è esploso un business enorme anche se costano parecchio.

La notizia è di questi minuti: «È legittimo il sequestro probatorio effettuato sui profumi per ambiente alla cannabis light». E ciò perché la merce che la polizia ha portato via dal grow shop è presentata come «prodotto tecnico da collezione e ornamento» e non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente indicate dalla legge 242/06 sulla coltivazione e commercializzazione della canapa. Saranno dunque effettuate le analisi chimico-tossicologiche per accertare la quantità di principio attivo contenuto nei campioni prelevati dagli agenti. È quanto emerge dalla sentenza 7649/19, pubblicata il 20 febbraio dalla terza sezione penale della Cassazione. Diventa definitiva la convalida del sequestro disposto dal pubblico ministero che ipotizza il reato di detenzione di stupefacenti ex articolo 73, comma quarto, del testo unico.

marijuana cannabisSono tre i requisiti affinché sia lecita la coltivazione di cannabis: la varietà deve essere una di quelle ammesse, iscritte nel catalogo europeo; la percentuale di thc inferiore o pari allo 0,2; la coltivazione finalizzata a realizzare uno dei prodotti espressamente indicati dall’articolo 2, secondo comma, della legge 242/16. Gli usi consentiti sono vari: dagli alimenti ai cosmetici, dal florovivaismo ai materiali per la bioedilizia fino ai prodotti per la bonifica di siti inquinati. Ma i profumi per ambienti non sono contemplati, secondo la sentenza, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. D’altronde in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale deve solo valutare il fumus commissi delicti rispetto al reato ipotizzato per verificare se servono ulteriori indagini che non possono essere effettuate senza togliere il bene staggito all’indagato. Tutto questo anche se il 2 dicembre del 2016 l’Italia decide di regolamentare la coltivazione e la lavorazione della canapa. Viene varata una legge, la 242, che apre nuove frontiere e nuove possibilità imprenditoriali. Il 2017 è l’anno del “boom”. con la nascita di nuove prime aziende, i negozi si moltiplicano in tutta Italia. La cosiddetta Cannabis Light diventa un prodotto sempre più richiesto.

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