Con 201 sì, 38 contrari e 6 astenuti, la legge sulla legittima difesa cambia, come voluto fortemente dalla Lega durante le ultime campagne elettorali. Tante le novità portate sul tavolo, non solo la modifica dell’articolo 52 del codice penale Rocco che regola la stessa fattispecie, ma anche i reati contro il patrimonio e la violazione di domicilio. Dopo l’approvazione alla Camera il via libera dal Senato trasforma in legge il disegno voluto fortemente dal carroccio e dal leader Matteo Salvini, dichiaratosi notevolmente soddisfatto dopo l’esito della votazione.
La nuova normativa dell’art. 52 c.p. cambia nel secondo comma, mentre il primo rimane inalterato rispetto al precedente testo. Prima, infatti, doveva sussistere un rapporto di proporzione tra la difesa del domiciliato e il reo. Quel rapporto, adesso, verrà dato come presunto, scardinando dunque un principio fondamentale della vecchia disciplina. Invariato anche il comma 3, mentre è stato aggiunto un quarto e ultimo comma, che prevede che «Agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». Se prima, dunque, era necessaria una valutazione più accurata tra difesa e offesa adesso sarà sufficiente che il ladro sia armato.
Modificato, poi, anche l’art. 55 c.p., dedicato all’eccesso colposo. Inserito, anche qui, un altro comma, stavolta particolarmente discusso. Si prevede infatti che è sempre legittima la difesa se chi è stato soggetto a violazione du domicilio o luogo di lavoro, agisce per difendere se stessi o qualcun altro (con la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 52 c.p.) in quanto gravemente turbato dalla situazione. Proprio su questo “stato di grave turbamento” non sono mancate le critiche di magistratura e penalisti, in quanto il giudice dovrà decidere caso per caso lo status psicologico di chi agisce per legittima difesa.
La legge modifica poi anche le pene previste per violazione di domicilio (art. 614 c.p.), furto (art. 614 bis c.p.) e rapina (art. 628 c.p.) prevedendo rispettivamente una punizione da uno a quattro anni nel primo caso (prima da sei mesi a tre anni), da tre a sei anni nel secondo e da 5 a 10 anni nel terzo (prima da quattro a dieci).
La modifica tocca, però, anche il codice civile, modificando l’art. 2044. La nuova disposizione aggiunge infatti altri due commi. Il comma 2 sancisce che nei casi di difesa domiciliare (rinviando all’art. 52 c.p.) è esclusa la responsabilità per il fatto compiuto. Al comma 3 invece, viene previsto nel caso di eccesso colposo al danneggiato verrà riconosciuta un’indennità misurata nel caso concreto dal giudice.
Ultima, ma non ultima novità importante quella prevista dall’art. 8 della nuova legge, che introduce il patrocinio gratuito dello Stato per i casi di legittima difesa. Viene aggiunto infatti l’art. 115 bis al Testo Unico, che estende il patrocinio gratuito per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo ma in favore del quale è disposta l’archviazione o sentenza di non luogo a procedere. Permane comunque la possibilità per lo Stato di ripetere ple somme se a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o dell’impugnazione della sentenza venga pronunciata sentenza di condanna irrevocabile.
Francesco Mascali
Fonte foto in evidenza: Fratello Gracco – Opera propria, Wikipedia
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