BRUXELLES – Per saperne di più su questo orribile fenomeno ancora presente nell’UE e nel mondo, in occasione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani. Secondo un rapporto della Commissione europea tra il 2013 e il 2014 i paesi UE hanno registrato 15846 vittime della tratta degli esseri umani. Tre quarti di loro, il 76%, sono donne e ragazze. I numeri reali potrebbero essere molti più alti. Due vittime su tre, ben il 67%, hanno subito uno sfruttamento sessuale, il 21% altri tipi di sfruttamento e lavoro forzato mentre il 12% è stato vittima di servitù domestica, obbligato a mendicare o sottoposto al prelievo degli organi. La maggior parte delle vittime identificate sono cittadini UE.
Gli eurodeputati hanno adottato una direttiva anti-tratta nel 2011 che si occupa di prevenzione, di come sostenere le vittime e di come perseguire gli aguzzini. Nel 2016 il Parlamento europeo ha esaminato la normativa vigente e proposto alcune migliorie in due risoluzioni adottate a maggio e luglio. I parlamentari hanno invitato i singoli stati ad applicare completamente la regolamentazione europea per combattere la tratta degli esseri umani e a prestare un’attenzione maggiore nel supporto alle vittime. Per saperne di più sui progressi fatti nella lotta al traffico di esseri umani dal 2011 si veda questa relazione della Commissione europea.
Si stima che circa 21 milioni di persone nel mondo siano vittima di lavori forzati. Molti sono vittime di tratta, in gran parte a scopi di sfruttamento sessuale. Le ragazze e le donne rappresentano il 70% delle vittime nel mondo.
Secondo la definizione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011: «Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi».
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