Il ragazzo, ormai ultra trentenne, era iscritto all’università dal 2009, ma non era riuscito ancora a prendere la laurea triennale, diventando cosi fuoricorso. Il Tribunale e i giudici di appello di Bari avevano sottolineato che «al 2017, il padre aveva corrisposto con continuità il mantenimento ordinario al figlio, comprese le tasse universitarie, rientranti nel 70% delle spese straordinarie poste a suo carico».
La madre del ragazzo accusa il padre di non aver mantenuto gli accordi stipulati nel divorzio, costringendola così a presentare ricorso insieme al figlio. Ma i piani non sono andati come previsto, infatti la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso decidendo che il padre non è più obbligato a pagare le tasse universitarie.
Il genitore non aveva pagato un solo biennio e il giovane era fuori corso ormai da sette anni.
Anche successivamente «il padre aveva continuato a versare il mantenimento ordinario di 600 euro mensili, come previsto nelle statuizioni del divorzio». Ma dal 2017 il figlio aveva smesso di dare esami. La laurea triennale in giurisprudenza l’aveva abbandonata. Per questo la Cassazione ha considerato che il mancato completamento degli studi fosse attribuibile a una condizione di «inerzia colpevole».
I magistrati hanno specificato che: «gli ostacoli personali al raggiungimento dell’autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all’interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d’iniziativa e d’impegno verso un obiettivo prescelto». E ancora: «Deve escludersi che il pagamento delle tasse universitarie dovesse avere una durata illimitata, a fronte del mancato perseguimento di un risultato che doveva attendersi sin dal 2012, stante il pagamento delle tasse sino al 2017».
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