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Cassazione: alcoltest non necessario, bastano le testimonianze degli agenti
03 Giugno 2024
Attualità

Cassazione: alcoltest non necessario, bastano le testimonianze degli agenti

Home » Attualità » Cassazione: alcoltest non necessario, bastano le testimonianze degli agenti

Pronunciata in modo chiaro la sentenza secondo cui la cassazione avrebbe rinnegato l’utilità dell’alcoltest per constatare lo stato di ebbrezza, preferendo le testimonianze degli agenti per confermare che il tasso alcolemico superi o meno la soglia di 1.5.

La sentenza della cassazione, gli elementi “obbiettivi e sintomatici”

È stato così respinto il ricorso di un automobilista di Brescia. Secondo la Cassazione infatti, l’esame strumentale eseguito con il classico “test del palloncino” o con l’etilometro, non costituirebbe più una prova legale necessaria ai fini della sentenza giudiziaria. Invece, lo stato di alterazione può essere stabilito dalle testimonianze degli stessi agenti qualora si mostrino elementi “obbiettivi e sintomatici” come l’odore e l’incapacità del guidatore di rispondere alle domande.

“Ne consegue pertanto che, in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50″, questa la sentenza emessa da parte della Cassazione.

La precedente sentenza, l’ordinanza 1921/19

Il 24 gennaio, la Cassazione aveva invece emesso un’altra sentenza. A seguito del ricorso di un automobilista a cui era stata contestata la violazione dell’articolo 186 secondo comma, lettera a, che non costituisce reato ma comunque la sospensione della patente da tre a sei mesi.

In questa sentenza, con l’ordinanza 1921/19, secondo la Suprema Corte, deve essere annullato il verbale per guida in stato d’ebbrezza qualora non riporti che l’etilometro utilizzato per gli accertamenti sia omologato e sottoposto periodicamente alla taratura. Qualora il contravventore dovesse mettere in dubbio l’attendibilità del test utilizzato, sarà compito della pubblica amministrazione provare il corretto funzionamento dell’apparecchio utilizzato dagli agenti al posto di blocco.

Infatti, gli apparecchi forniti dalla Motorizzazione civile, vanno tarati annualmente, e l’esito positivo va segnato nel libretto che accompagna il test. In questo modo, quando viene messo a verbale, risulta più semplice per il tribunale al momento del processo compiere i dovuti accertamenti.

 

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