I Libretti di famiglia e i Contratti di prestazione occasionale da lunedì 10 luglio sostituiranno i vecchi voucher.
Hanno debuttato ieri, lunedì 10 luglio, le due nuove forme contrattuali elaborate per sostituire i vecchi voucher, abrogati il 17 marzo scorso. Introdotta dal decreto legge 50, convertito dalla legge 96/2017, la novità contrattuale si biforca in libretti di famiglia e contratti di prestazione occasionale, entrambi utilizzabili previa registrazione sul sito dell’Inps. Il datore di lavoro, persona fisica, impresa o libero professionista, dovrà innanzitutto registrarsi sulla piattaforma online e successivamente versare una forma di denaro, variabile a seconda delle esigenze dell’utilizzatore, destinata a formare il portafoglio elettronico utilizzato per pagare il compenso, le spese per i contributi e gli oneri di gestione. Tuttavia, considerata l’urgenza di attivazione fomentata anche dalle proteste della Coldiretti, nella giornata di ieri l’Istituto di previdenza sociale ha fatto ricorso ad oltre 2.300 operatori di call center distribuiti nelle varie città italiane, al fine di offrire a coloro che avessero riscontrato difficoltà nell’avviare la procedura online, la possibilità di farlo telefonicamente in stretta collaborazione con un operatore. Grande soddisfazione è stata rivendicata dal Presidente dell’Inps, Tito Boeri: «Abbiamo messo a punto le procedure in tempi record, meno di due mesi», che ricorda l’esperienza dei voucher come «preziosa» avendo permesso di sviluppare procedure trasparenti che ovviassero al rischio di abusi.
Il Libretto di famiglia sarà fruibile da persone fisiche che non esercitino un’attività professionale o d’impresa e in particolare riguarderà lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini o persone anziane e insegnamento privato supplementare; inoltre, da gennaio 2018 includerà anche i servizi di baby-sitting, che al momento continuano ad essere erogati con la vecchia normativa. Il pagamento non sarà molto diverso da quello previsto dai vecchi voucher, quindi attraverso titoli che compensino un’ora di lavoro con al massimo 10 euro, di cui 8 di compenso per il lavoratore, 1,65 euro di contributo alla gestione separata Inps, 0,25 centesimi per l’Inail e 0,10 centesimi di oneri gestionali. In entrambi i casi, inoltre, il datore di lavoro sarà obbligato a comunicare lo svolgimento della prestazione lavorativa. Per quanto concerne il Libretto di famiglia la comunicazione potrà avvenire anche dopo lo svolgimento della prestazione, purché venga effettuata entro il giorno 3 del mese successivo.
Il Cpo riguarderà professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori e associazioni, oltre che imprese del settore agricolo e pubbliche amministrazioni. Il datore di lavoro dovrà provvedere a registrare sé stesso e il lavoratore online e versare la somma prevista in base al modello F24 o pagamento elettronico. In seguito l’Inps provvederà, il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento del lavoro, al pagamento tramite accredito sul conto corrente o attraverso bonifico domiciliato che potrà essere riscosso presso tutti gli uffici di Poste Italiane. In merito, invece, alla comunicazione dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, essa dovrà avvenire almeno 60 minuti prima della prestazione stessa. Il lavoratore sarà a sua volta avvisato con una mail o un sms, forniti nel momento della registrazione. Tutte le comunicazioni, inoltre, potranno essere revocate entro 3 giorni, qualora la prestazione non sia avvenuta, ma se il lavoratore, sempre entro i tre giorni, comunicherà il contrario, prevarrà tale dichiarazione.
Qualunque sia la durata della prestazione lavorativa il compenso minimo giornaliero non potrà essere inferiore a 36 euro, corrispondenti al pagamento di quattro ore. Per le ore successive il compenso sarà fissato dalle parti, ma non potrà comunque scendere sotto i 9 euro l’ora. A differenza dei voucher, però, il contratto di prestazione occasionale non prevede solo tetti economici, ma anche una stringente normativa che lo rende molto affine ai normali contratti di lavoro. È stato, poi, inserito un limite di durata annua pari a 280 ore e i lavoratori avranno diritto al riposo giornalieri, alle pause e ai riposi settimanali, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità e vecchiaia. I compensi, inoltre, non saranno soggetti a tassazione Irpef e non incideranno sullo stato di disoccupato o inoccupato, ma saranno computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Un discorso a parte è quello che riguarda il lavoro agricolo, per cui possono essere utilizzate solo alcune categorie di lavoratori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni, disoccupati, percettori di prestazione integrative del salario. Il limite del compenso giornaliero è il medesimo, ma la retribuzione sarà commisurata ai compensi minimi stabiliti dal contratto collettivo di lavoro del settore. La prestazione, inoltre, non potrà superare un arco temporale di tre giorni. Salvo imprevisti, il nuovo sistema dovrebbe sanare le anomalie che avevano portato ad un abuso dei vecchi voucher. Sono già state portate alla luce, tuttavia, alcune criticità del sistema. Una fra tutte è la necessità di retribuire almeno 4 ore di lavoro, scelta che, secondo i consulenti del lavoro, potrebbe contrastare con l’articolo 36 della Costituzione, secondo cui il lavoratore avrebbe diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, e creare squilibri con i lavoratori part-time.
Francesca Santi
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